Spesso capita di trovarsi imbottigliati nel traffico e di rimanere vittima di “un tamponamento a catena”.
In questo caso, spesso si hanno dubbi su chi sia il responsabile.
La risposta è contenuta nella distinzione fra tamponamento a catena di veicoli in movimento o in sosta.
Cosa prevede la legge in caso di scontro a catena fra veicoli in movimento?
Secondo la Giurisprudenza unanime (si veda, tra le altre, Cass. Civ. 27.04.2015, n. 8481) nel caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento, occorre fare riferimento all’art. 2054 II comma c.c., secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La presunzione iuris tantum
Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa, in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in ugual misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass. Civ. 4021/2013).
La Suprema Corte al riguardo ha precisato quanto segue: “in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante” (Cass. Civ. 15788/2018).
La ratio della norma
Sul punto, la Cassazione ha affermato che “le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo sono, oltre quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, principalmente quelle rinvenibili nell’art. 140 C.d.S., comma 1, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” (Cass. Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013; Sez. 4, n. 44651 del 12/10/2005; Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005; Sez. 4, n. 4854 del 30/01/1991).
È necessario, dunque, che il conducente di un veicolo debba sempre prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
La Cassazione ha precisato che si tratta “di obblighi finalizzati anche alla prevenzione di eventuali comportamenti irregolari degli altri utenti, siano essi genericamente imprudenti o violativi di obblighi comportamentali specifici, dettati dal codice della strada. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui “(Cass., Sez. 4, n. 44548 del 17/09/2009; Cass., Sez. 4, n. 1207 del 30/11/1992).
Cosa prevede la legge in caso di scontro a catena fra veicoli in sosta?
Nei c.d. “tamponamenti a catena”, in caso di scontri successivi fra veicoli facente parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni, è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della corsia (Cass. Civ. 8646/2003; Cass. 18234/2008).
In caso di incidente stradale, sia nell’ipotesi in cui si siano subiti solo danni materiali o anche danni fisici, lo Studio è disponibile per illustrare al danneggiato i propri diritti, consigliare i passi da seguire (es. sottoporsi a visita medico legale che stabilirà la percentuale di danno biologico e di invalidità, sia assoluta e relativa, in modo tale da quantificare la domanda risarcitoria) e tutelarlo dalla fase della trattativa stragiudiziale sino alla fase giudiziale (nel caso di mancato o parziale risarcimento dei danni).
Categorie: Responsabilità civile, Risarcimento danni