Mantenimento, condanna esemplare: mutuo della casa, oltre all’assegno

Lo  Studio ha il piacere di condividere un caso in materia di separazione di cui si è occupato recentemente, stante il contenuto innovativo della pronuncia emessa dal Tribunale di Lodi (causa RGN 2563/22), destinato certamente a costituire un caso di scuola.

La separazione: il caso sottoposto allo Studio

La fattispecie riguarda una separazione giudiziale fra moglie (assistita dallo Studio) e marito, promossa a seguito dell’impossibilità di trovare un accordo relativamente alla gestione delle figlie minorenni, stante il difficoltoso rapporto fra il padre e una delle figlie.

In corso di causa venivano evidenziate gravi carenze dell’uomo anche in relazione al contributo economico alla famiglia.

La moglie, infatti, aveva sempre corrisposto il pagamento del mutuo di casa (intestata a entrambi al 50%) e provveduto economicamente in misura maggiore al ménage familiare, pur percependo reddito inferiore.

Ciò anche nel periodo della separazione “di fatto” all’interno delle mura domestiche, stante il rifiuto dell’uomo ad andarsene.

La decisione del Tribunale nel caso di separazione: condanna al pagamento del mutuo quale parte integrante del mantenimento

In sede di Provvedimenti urgenti e provvisori nella causa di separazione, il Tribunale di Lodi in data 13.03.2023, ha stabilito:

– la condanna al pagamento di un assegno di mantenimento a carico del padre per le due figlie minorenni;

– in aggiunta a quanto sopra, ha anche condannato lo stesso, ed è qui la novità, al pagamento dell’intero importo del mutuo, qualificandolo come parte integrante del mantenimento.

Le conseguenze della qualifica operata dal Tribunale nel caso di separazione

Dalla qualifica del pagamento del mutuo quale parte integrante del mantenimento nella causa di separazione, discende che anche nel caso di difetto di pagamento solo dello stesso, il padre potrà essere denunciato penalmente, ritenendosi applicabili le previsioni di cui agli artt. 570 cp e 570 bis cp.

Infatti, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si traduce nel mancato rispetto dei doveri di assistenza, derivanti dalla qualità di genitore o di coniuge (art. 570 c.p.).

In particolare, può assumere rilevanza penale la condotta di chi si sottrae agli obblighi di natura economica, previsti a seguito di separazione o divorzio ed in materia di affidamento dei figli (art. 570 bis c.p.).

Perché è innovativa tale pronuncia in materia di separazione dei coniugi?

Tale pronuncia in materia di separazione dei coniugi è innovativa perché i procedimenti giudiziari di separazione o divorzio si limitano a disciplinare l’affidamento dei figli e a determinare il mantenimento.

Il Tribunale, nei procedimenti di separazione e divorzio, non entra nel merito della disciplina dei rapporti contrattuali e degli accordi fra le parti (come es. nel caso di mutuo).

Ciò per cui se il mutuo è cointestato, il pagamento resta a carico di entrambe le parti (così come le spese straordinarie, le imposte e tasse), malgrado l’assegnazione della casa venga disposta a favore di uno solo (genitore collocatario dei figli non economicamente autosufficienti).

Nel caso della separazione in esame, il Tribunale è intervenuto in materia di mutuo, perchè ha qualificato il rispettivo pagamento come parte integrante del mantenimento.

Da quando decorre l’efficacia dei Provvedimenti Provvisori in una causa di separazione?

I Provvedimenti Provvisori in una causa di separazione, in difetto di diversa indicazione, decorrono dalla data della domanda.

I Provvedimenti Provvisori in una causa di separazione sono immediatamente esecutivi?

Si, i Provvedimenti Provvisori in una causa di separazione fra i coniugi costituiscono titolo esecutivo, valido anche per iscrivere ipoteca. 

Le parti possono trovare un accordo anche dopo l’emissione dei Provvedimenti Provvisori in una causa di separazione?

Si, una separazione giudiziale può essere trasformata in una separazione consensuale in qualsiasi momento. 

Si dovrà tenere in considerazione ovviamente quanto nel frattempo accaduto (es. nomina servizi sociali).

Nel caso in cui la parte onerata economicamente non adempia spontaneamente ai Provvedimenti Provvisori emanati in una causa di separazione, quali sono i rimedi?

Nel caso in cui la parte onerata economicamente non adempia spontaneamente ai Provvedimenti Provvisori emessi in una causa di separazione, l’altra parte potrà agire per il recupero coattivo delle somme, notificando titolo esecutivo e precetto e successivamente il pignoramento. 

Inoltre, il mancato versamento del mantenimento espone il debitore a denuncia penale.

Nel caso in cui il genitore non rispetti i tempi di visita/permanenza presso di sé dei figli così come decisi nella causa di separazione, quali sono i rimedi?

Purtroppo, non esiste un mezzo coercitivo per obbligare un soggetto a fare il genitore quando non vuole, ciò nemmeno a seguito dei provvedimenti emessi a seguito di una causa di separazione.

Tuttavia, occorre tenere in considerazione tale circostanza nella determinazione del contributo economico, dato che in assenza di rapporti con un genitore, l’altro dovrà farsi carico di un peso economico maggiore correlato al fatto che i figli staranno sempre pressocchè con lui.

Pertanto, qualora l’assegno di mantenimento sia stato determinato dal Tribunale in una causa di separazione (o divorzio), sulla base di tempi di visita/permanenza poi non rispettati, l’altro genitore potrà chiedere sempre la revisione dei provvedimenti emessi in sede di separazione (o divorzio).

Le decisioni (omologa, sentenza) emesse all’esito del giudizio di separazione o divorzio o cessazione della convivenza possono essere modificate?

Le decisioni emesse a seguito di separazione o divorzio o cessazione della convivenza possono essere modificate se sopraggiungono fatti nuovi rispetto allo stato di fatto esistente al momento della correlata emissione.

Per fare degli esempi, si pensi alla perdita lavoro, raggiunta autosufficienza economica dei figli, ecc. (in un caso in cui lo Studio è stato coinvolto, la domanda della parte avversaria è stata respinta in quanto basata sulle condizioni di salute del figlio venticinquenne preesistenti sin dall’adolescenza).  

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Categorie: Diritto di Famiglia