Recentemente si è rivolta allo studio una cliente, la quale voleva che il precedente compagno, essendo la loro unione terminata, rimuovesse dalla rispettiva pagina social Facebook, le fotografie scattate insieme.
Purtroppo le richieste bonarie della donna all’ex compagno non hanno avuto esito positivo.
La stessa ha invero tutte le ragioni per insistere nella sua pretesa, dato che la diffusione di immagini identificative di un soggetto è subordinata al necessario consenso che può essere anche revocato nel tempo.
Vediamo quindi sinteticamente cosa prevede la legge in materia di pubblicazione di un’immagine ritraente una persona.
La pubblicazione delle fotografie è soggetta a consenso?
Occorre fare una distinzione: se il soggetto è un personaggio pubblico o no.
Nel primo caso, non è necessario il consenso se il soggetto è ritratto durante eventi pubblici (es. a un festival, a una premiazione ecc).
Se tuttavia, il soggetto noto è ritratto nella sua vita privata, è necessario il suo consenso.
Relativamente a soggetti non appartenenti al mondo dello spettacolo, è necessario il consenso, a meno che il soggetto sia non identificabile (es. non viene ritratto il viso o viene oscurato), oppure venga ripreso molto da lontano.
Perché è necessario il consenso?
La pubblicazione delle fotografie che ritraggono una persona sui social network rappresenta un trattamento dei dati personali che, in base a quanto stabilito dagli articoli 10 del Codice civile, 96 della legge sul diritto d’autore e 6 del GDPR, non può prescindere dal consenso dell’interessato.
Quali diritti vuole tutelare la legge?
L’immagine e la riservatezza sono due diritti assoluti e non possono subire limiti, salvi i casi in cui la pubblicazione è obbligatoria per legge (esigenze di giustizia, vitali, pubblico interesse, ecc.).
L’entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (il Gdpr) ha rafforzato questo concetto.
Il consenso precedentemente prestato può essere revocato?
Si e anche senza necessità che si sia verificato un danno.
Come posso tutelarmi se malgrado la revoca del consenso, la pubblicazione permane?
Tramite diffida all’immediata cancellazione e, nel caso in cui il soggetto non adempia, tramite tutela sia davanti all’autorità giudiziaria per la rimozione e il risarcimento dei danni e sia avanti il Garante della Privacy.
Fra le tante, il Tribunale di Bari (nel procedimento civile RGN 6359/2017) ha condannato una donna alla rimozione di un’immagine altrui sul proprio profilo social, nonché alle spese legali della controparte e a una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo dalla rimozione.
Può essere effettuata anche una segnalazione all’amministratore del social, per cui il profilo dell’utente verrà esaminato ed eventualmente bloccato.
Se devo pubblicare una fotografia, come posso tutelarmi?
E’ consigliabile raccogliere per iscritto l’avvenuto consenso, specificandone le finalità dell’utilizzo, anche perché, con l’evoluzione tecnologica, il rischio che le immagini rivelino anche dati sensibili o biometrici è sempre più elevato.
Alla luce di quanto sopra, se sei vittima di utilizzo non consentito di dati personali o se invece vuoi utilizzarli, ma in conformità di quanto previsto dalla legge, onde evitare sanzioni, lo Studio è a disposizione per fornire supporto.
Categorie: Internet, Privacy, Protezione dei dati personali