Spesso capita che un consumatore acquisti un bene, tramite negozio fisico o on-line, che risulta difettoso e inidoneo all’uso, ciò dopo che sia trascorso del tempo dall’acquisto.
Recentemente è capitato all’esame dello Studio il caso di un acquisto da parte di un consumatrice di un’autovettura, la quale, appena uscita dal concessionario, si è accorta che il parabrezza nella parte anteriore era deformato (con difficoltà nella messa a fuoco, con conseguente rischio di incidente, nonché problemi di nausea dovuti alla vista della realtà alterata).
Successivamente, la stessa ha riscontrato problemi anche all’airbag e agli ammortizzatori.
Come tutelarsi in questi casi?
Facendo valere il diritto di garanzia (da non confondere con il diritto di recesso che consente di risolvere il contratto nelle vendite on-line indipendentemente dalla presenza di un vizio), così come disciplinato dal Codice del Consumo agli art 130 e seguenti (il diritto di garanzia, per i beni non di consumo, è disciplinato dal codice civile all’art 1490).
Come quindi esercitare questo diritto conformemente alla legge?
La tematica è talmente di interesse che lo Studio ha fornito anche un contributo video.
https://www.youtube.com/watch?v=0jNkVi0ESHc
QUANDO SI PUO’ FAR VALERE IL DIRITTO DI GARANZIA?
Quando il bene compravenduto presenti dei difetti sin dall’origine, anche se si manifestano successivamente (il bene non è idoneo all’uso convenuto, non è funzionante, non ha le caratteristiche indicate nel contratto, ecc).
Recita infatti l’art. 130 del Codice del Consumo che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” (si rammenta che ai sensi dell’art. 132 Codice Consumo, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data).
L’imperfetta installazione equivale alla presenza di vizi sul bene.
ESISTONO FORME DIFFERENTI DI GARANZIA?
Si, legale e convenzionale.
La prima è obbligatoria per legge, inderogabile e azionabile direttamente nei confronti del venditore.
La seconda è facoltativa e si aggiunge a quella legale (non può limitare dei diritti del consumatore) e normalmente concessa dal produttore.
ENTRO QUANTO TEMPO SI DEVE FAR VALERE IL DIRITTO DI GARANZIA?
Il consumatore deve denunciare, sia nel caso di garanzia legale e sia nel caso di quella convenzionale, il vizio entro 2 mesi dalla scoperta, a meno che il venditore l’abbia riconosciuto o l’ha nascosto.
La durata della garanzia legale è di due anni dalla consegna (un anno nel caso di beni usati), mentre di norma quella convenzionale è di un anno, a meno di differenti indicazioni da parte del produttore.
IL CONSUMATORE CONTRO CHI PUO’ FAR VALERE IL DIRITTO DI GARANZIA?
Nel caso di garanzia legale, il consumatore ha azione nei confronti dell’esclusivo responsabile, ovvero del venditore, indipendentemente dal fatto se il vizio sia da addebitare ad altro fornitore della catena produttiva (es. produttore).
Ciò anche se nel contratto o con consenso del creditore, si è stabilito differentemente.
Il venditore infatti ha azione di regresso contro il produttore per i costi sostenuti ad es. a causa della riparazione del bene.
Raccomando attenzione su questo aspetto, perchè come ascolterete nel video, molti venditori cercano di sottrarsi al loro obbligo, eccependo una responsabilità del produttore, magari per il secondo anno.
Nel caso di garanzia convenzionale, il consumatore potrà rivolgersi al soggetto che l’ha concessa (di norma, il produttore).
QUALI SONO I RIMEDI A CUI IL CONSUMATORE HA DIRITTO?
In base all’art. 130 del Codice del Consumo:
-riparazione o sostituzione del bene
-riduzione del prezzo o risoluzione quando le prime due sono impossibili o troppo onerose
La scelta spetta al consumatore e le riparazioni/sostituzioni devono avvenire in tempo ragionevole.
Nel caso di specie della nostra cliente, a seguito del nostro intervento, in via stragiudizia, la questione è stata risolta con la riparazione dell’autovettura e la consegna di una vettura sostitutiva identica a quella in riparazione (inizialmente ne era stata offerta una di livello molto più basso).
Inoltre, sono stati regalati tre tagliandi del valore di circa 1.200,00 euro ed è stata offerta scontistica su manutenzione straordinaria, con contributo anche alle spese legali.
In conclusione, alla luce delle modifiche introdotte nel Codice del Consumo, occorre che le aziende, con l’ausilio di esperto in materia, si conformino, verificando e aggiornando la contrattualistica e le informative con i consumatori, sia online e sia offline, nonché con i propri produttori e venditori e apprestando un’organizzazione che consenta di garantire di poter adempiere alle nuove prescrizioni previste.
Hai un e-commerce e non hai ben chiaro come disciplinare il diritto di garanzia nelle tue condizioni generali di contratto o hai acquistato un bene che risulta difettoso?
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Categorie: Commercio elettronico, Contrattualistica, Diritto Commerciale, Internet, Responsabilità civile, Risarcimento danni