No al mantenimento al figlio maggiorenne che non cerca un lavoro stabile. E se soffre di una patologia psichica?

E’ noto l’obbligo per i genitori di mantenere i figli fino a quando questi non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica che ormai, sempre più spesso, non coincide con il raggiungimento della maggiore età, data ad es. la frequenza di un corso universitario.

Tuttavia, anche alla fine del corso universitario, non sempre è immediato un impiego lavorativo, per cui in tale lasso di tempo occorre che i genitori continuino ad aiutare il figlio.

Occorre però che il figlio si attivi effettivamente per reperire un’occupazione e non rifiuti in maniera ingiustificata delle proposte di assunzione.

Parimenti, anche qualora il figlio lavori in modo saltuario, senza attivarsi per una maggiore stabilità, può venire meno l’obbligo genitoriale.

Ciò è quanto è stato deciso in una pronuncia recente, in cui è stato negato il mantenimento del figlio maggiorenne anche se lavorava solo stagionalmente, poichè non era attivato per trovare un lavoro più stabile.

Non rileva quindi la sopravvenienza di un periodo di difficoltà, al fine del ripristino del sostegno genitoriale (Corte Cassazione ordinanza n. 3769/2023).

E NEL CASO DI FIGLIO AFFETTO DA PATOLOGIA PSICHICA E RIDOTTA CAPACITA’ LAVORATIVA AL 75%?

IL CASO

In un recente caso che ha visto il coinvolgimento dello Studio a favore del padre, la madre di un ragazzo di anni 25 chiedeva, in revisione delle condizioni di divorzio,  aumento dell’assegno di mantenimento a favore di quest’ultimo (già corrisposto nella misura di 500,00 euro di mantenimento, oltre al 70% delle spese straordinarie), assumendo che lo stesso necessitasse di assistenza a causa di autismo e incapacità al lavoro al 75%.

La scrivente difesa si opponeva, evidenziando e documentando come il ragazzo aiutava la madre nella propria attività lavorativa, seguiva dei corsi professionali e complessi, era in grado di assolvere alle incombenze quotidiane autonomamente.

Veniva altresì sottolineato che dallo stesso certificato INPS il ragazzo risultava avere un’incapacità al lavoro relativa e non assoluta e pertanto era stato dichiarato compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, oltre che in grado di svolgere autonomamente una serie di attività correlate alle incombenze della vita quotidiana.

Ulteriormente, veniva evidenziato il diritto del ragazzo a percepire assegno ordinario di invalidità (o assistenza a seconda dei limiti contributivi) che per l’anno 2022 era di euro circa 300,00 mensili, a godere del collocamento mirato per categorie protette, a usufruire dell’inserimento nelle quote di riserva dell’azienda, nonché dell’esenzione ticket sanitari per visite specialistiche e diagnosi strumentale.

Inoltre, si rilevava che le condizioni del figlio erano preesistenti al divorzio, per cui non era ammissibile una revisione delle condizioni concordate in tale sede.

Altresì che le necessità di assistenza, comunque non documentate, attenevano, tutt’al più, alle spese straordinarie e non all’assegno di mantenimento.   

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale di Modena, accogliendo le argomentazioni del sottoscritto Studio, ha rigettato la richiesta di aumento, dato che nessun mutamento delle condizioni di salute riferite al figlio era intervenuto dopo la pronuncia di divorzio, emergendo dalla documentazione medica prodotta che le problematiche del ragazzo risalivano al periodo dell’infanzia.

Inoltre, aggiungeva il Tribunale, che non vi era prova che da tale diagnosi derivasse un aumento delle spese quotidiane del figlio.

In ogni caso, Il Tribunale confermava che eventuali spese di assistenza, allo stato indimostrato, esulerebbero dall’assegno mensile, ricadendo nella disciplina delle spese straordinarie già previste a carico del padre (Tribunale di Modena, decreto del 14.12.2022, RGN. 1702/22).

CHI DECIDE SULLE SPESE STRAORDINARIE NEL CASO DI CURE MEDICHE PER IL FIGLIO AFFETTO DA PATOLOGIA?

La domanda riveste importanza, dato che proprio nel caso all’esame dello Studio, il marito si è visto recapitare dalla moglie richieste di rimborso sulla base di visite e terapie private di cui nemmeno era stato informato preventivamente e quindi in assenza di suo consenso e ciò per somme notevoli.

Premesso che le spese vanno sempre documentate al fine del rimborso pro quota da parte dell’altro genitore, quelle mediche che non richiedono il preventivo accordo, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, sono: trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; tickets sanitari; farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista  anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Viceversa, richiedono il preventivo accordo  i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PUO’ ESSERE VERSATO DIRETTAMENTE AL FIGLIO MAGGIORENNE?

Anche questa domanda viene spesso proposta dai clienti dello Studio, i quali, spesso in conflitto con l’ex coniuge, preferirebbero tagliare del tutto i ponti con lo stesso e interfacciarsi solo con il figlio.

Tuttavia, la domanda ha risposta negativa, in quanto il mantenimento viene a coprire una parte delle spese di vitto e alloggio che il genitore collocatario sopporta per il figlio.

E’ ammessa la possibilità per Il figlio maggiorenne di chiedere al Giudice di percepire direttamente l’assegno.

Attenzione: il pagamento diretto può essere disposto solo dal magistrato discrezionalmente e non può essere deciso autonomamente dai genitori.

                                        ______________________________

Ti stai separando o stai divorziando e hai bisogno di supporto, anche per quello che riguarda i Tuoi figli? Hai dei dubbi in materia e vuoi sapere i Tuoi diritti?

Contatta lo studio telefonicamente o all’email info@studiolegalecarrettoni.it ed esponici il Tuo caso!

Categorie: Diritto di Famiglia