Cosa sono le triangolazioni IVA e che utilità hanno?

Le triangolazioni IVA sono operazioni che coinvolgono 3 soggetti: il promotore della triangolazione, il quale acquista beni da un altro soggetto per venderlo a un terzo.

La triangolazione sono operazioni in cui il bene subisce due trasferimenti giuridici, ma il trasferimento fisico del prodotto dal produttore al cliente finale è unico.  

Per poter dar luogo ad una triangolazione IVA comunitaria il presupposto indispensabile è che tutti e tre gli operatori siano soggetti passivi IVA.

In particolare i soggetti sono:

A – Fornitore

B – Promotore della triangolazione

C – Cliente finale

Nelle triangolazioni, B è il promotore dell’operazione, che vende la merce a C (acquistata precedentemente da A), e per risparmiare sul trasporto, incarica A di spedire la merce direttamente a C.

Da un punto di vista della fatturazione, in ogni caso A è tenuto a fatturare a B, che a sua volta deve fatturare a C.

l promotore della triangolazione è il soggetto centrale, cioè quello che acquista e vende e che incarica il primo di consegnare al terzo.

Occorre citare nella fattura sia del primo che del secondo cedente che “trattasi di triangolazione“.

La materia delle triangolazioni è varia e ampia e diverse sono le casistiche in base alla nazionalità degli operatori, alla merce, allo Stato di partenza e destinazione dei prodotti.

Pertanto, per evitare errori, occorre partire dalla ricostruzione esatta della fattispecie concreta.

QUALI SONO LE CONDIZIONI ESSENZIALI PERCHE’ SI CONFIGURI LA TRIANGOLAZIONE?

Il trasporto delle merci deve essere unico e deve avvenire da A a C.

B non può entrare nel possesso della merce.

CHE UTILITA’ HA LA TRIANGOLAZIONE?

La particolarità delle triangolazioni risiede nel fatto che, in ragione di un unico trasporto, dal Paese del primo cedente (A) al Paese del secondo cessionario (C), sono concesse alcune semplificazioni, volte principalmente a non assoggettare a imposta l’operazione tra A e B, con conseguente riduzione degli adempimenti amministrativi connessi a questa e alla successiva cessione.

Questo avviene ai sensi:

Dell’articolo 58, comma 1 D.L. n. 331/93, articolo 41, comma 1, lettera a) D.L. n. 331/93, nel caso di operazioni intracomunitarie;

Dell’articolo 8, comma 1, lettera a) DPR n. 633/72 nel caso di esportazioni.

COME TUTELARE LA SEGRETEZZA COMMERCIALE?

Il trasporto deve risultare effettuato a cura o a nome del primo soggetto (A), anche per incarico del promotore della triangolazione (B).

Tuttavia, se il primo cedente A trasporta i beni a C per conto del promotore B, A può venire a conoscenza dei prezzi e del nome del cliente di B, cosa che B vorrebbe evitare. Per evitare questo B può incaricare un vettore terzo di effettuare il trasporto (es. un corriere).

Deve risultare che il trasporto sia stato effettuato, se non a nome, almeno a cura di A.

Può essere sufficiente provare ciò con una lettera, un fax in cui A incarica il vettore del trasporto, poi B preciserà il luogo esatto.

Il promotore può anche, per mantenere la segretezza commerciale, far sì che il vettore italiano consegni i beni ad es. in Germania ad un vettore tedesco di sua fiducia (in ogni caso, possono essere stipulate anche clausole contrattuali che prevedono delle penali).

L’articolo 13, comma 1, Legge n. 413/91 ha precisato che non importa che la fattura del trasporto dei beni all’estero sia emessa al primo cedente (A) ovvero al secondo cedente (B).

La cosa importante è che il primo cedente dimostri di essersene occupato, magari con una lettera o un fax indirizzati al vettore.

Inoltre, secondo la Risoluzione n. 35/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate, B può anche stipulare direttamente col vettore il contratto di trasporto e ricevere e pagare la sua fattura, purché lo faccia su mandato ed in nome di A.

Ciò che conta è che il promotore della triangolazione (A) non acquisisca la disponibilità fisica del bene.

DEVE ESSERE DATA PROVA DELLA CESSIONE DELLA MERCE NELLE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE (DA PAESE UE A PAESE UE?)

Si, occorre che A e B diano prova dell’avvenuta cessione e quindi del fatto che il prodotto sia arrivato nel Paese di destinazione (tramite ad es. il CMR).

A, per la segretezza commerciale di B, può emettere fattura differita e quindi può farsi timbrare dalla Dogana il solo suo DDT (che non indica l’acquirente estero né il prezzo) ma solo la Dogana di uscita.

E’ POSSIBILE IL TRASPORTO A CURA DEL PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE?

Nella triangolazione comunitaria, è l’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 a legittimare il trattamento di non imponibilità anche quando il trasporto è organizzato dal promotore della triangolazione e, del resto, l’art. 141, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, dispone, per la triangolazione in esame, che i beni acquistati dal promotore siano “direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona
nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva”, senza pertanto richiedere che il trasferimento dei beni sia curato dal primo cedente.

Con lo scopo di uniformarne il trattamento IVA negli Stati membri, la direttiva 2018/1910/UE ha introdotto, con valenza a partire dal 2020, alcune modifiche alla disciplina comunitaria in materia di cessioni a catena nelle quali il trasporto dei beni è effettuato dall'”operatore intermedio” o da terzi per suo conto, di cui occorre tenere conto.

SE NON E’ CONFIGURABILE LA TRIANGOLAZIONE IVA, SI PUO’ RICORRERE AD ALTRA SOLUZIONE?

Agli esportatori abituali (fatturato annuale per esportazione superiore al 10% del volume d’affari) è concessa la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’Iva entro un predeterminato limite che prende il nome di “Plafond”.

Questo è pari all’ammontare delle esportazioni e cessioni intracomunitarie effettuate nell’anno precedente ovvero nei 12 mesi precedenti.

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