Dal 1 gennaio 2022 novità in tema di vendite di beni di consumo e di beni digitali

Il mondo delle vendite è sempre più in espansione e sono sempre di più le aziende che decidono di far crescere il proprio businnes, affiancando ai canali tradizionali di vendita, anche quelli digitali.

Del resto, anche i consumatori, da due anni a questa parte, a causa della pandemia, si sono abituati a fare un uso sempre più frequente degli acquisti on-line e questo trend è destinato a crescere, complice la velocità nell’acquisto e l’alta gamma e la varietà dei beni e servizi offerti, fra cui quelli digitali.

Proprio per garantire maggiori tutele nel mondo delle vendite, sia online e sia offline, nei rapporti fra consumatore e venditore (B2C), dal 1 gennaio 2022, a seguito dei D.Lgs. 170/2021 e D.Lgs. 173/2021, in attuazione delle Direttive UE 2019/771 e UE 770/19,  sono entrate in vigore modifiche al Codice del Consumo agli artt. 128-135. Tali novità, sempre applicabili all’acquisto di beni mobili, si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data.

Le principali novità:

https://youtu.be/8tzFNAszL0A

Campo di applicazione, estensione ai beni digitali

  1. a) le modifiche non riguardano più solo beni di consumo, ma anche servizi e contenuti digitali incorporati o interconnessi con beni, in modo tale che la mancanza di questi impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene.
  2. b) per “servizio digitale” si intende: “1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati” (art. 135 octies Codice del Consumo), come ad es. software su CD, social, ecc.
  3. c) per “contenuto digitale” si intende “i dati prodotti e forniti in formato digitale” (art. 135 octies Codice del Consumo), come ad es. video, testi, film scaricati in streeming

 

Potenziamento delle caratteristiche che i beni devono avere per essere conformi

  1. requisiti oggettivi (es. idoneità del bene allo scopo per cui quel bene normalmente viene usato; completezza delle istruzioni per montaggio; qualità quantità, durevolezza, sicurezza, funzionabilità, compatibilità conformi al messaggio pubblicitario o all’etichetta);
  2. requisiti soggettivi (idoneità all’uso particolare dichiarato dal consumatore prima dell’acquisto; completezza del bene fornito, anche con gli accessori; aggiornamento del bene digitale come da contratto; informazione su corretta installazione del bene digitale ecc.)

Garanzie/termini

  1. presunzione che i vizi di conformità esistessero già al momento della consegna se si verificano entro un anno (prima era sei mesi), ciò anche per i beni digitali;
  2. eliminato l’obbligo di denuncia dei vizi entro due mesi dalla scoperta;
  3. garanzia per vizi che si manifestano entro due anni (anche l’errata installazione di beni digitali può rappresentare un difetto di conformità); stessa previsione nel caso di beni digitali, ma se la fornitura è continua, possibilità di estensione (se bene usato, 1 anno);
  4. azione di garanzia si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna;
  5. vengono mantenuti i rimedi già preesistenti nel caso di vizi del bene (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto, risarcimento danni), ma il consumatore può rifiutare il pagamento del prezzo, sino a quando il venditore non ha adempiuto all’obbligo di garanzia;
  6. maggiori tutele per la garanzia convenzionale: se data dal produttore, si affianca a quella del venditore; deve essere fornita su supporto durevole in linguaggio chiaro e comprensibile; se è meno tutelante rispetto al messaggio pubblicitario, prevale quest’ultimo.

Diritto di regresso 

il venditore ha diritto di regresso contro il produttore entro un anno dall’esecuzione della prestazione.

Disposizioni specifiche per i beni digitali

  1. maggiore attenzione alla sicurezza digitale, ad aggiornamenti ed installazioni: il venditore deve informare il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche che riguardano la sicurezza. Il venditore non risponde se ha informato il consumatore sulla disponibilità dell’aggiornamento, del tempo entro quale farlo, del motivo per farlo e fornisce le istruzioni per farlo e ciò nonostante, il consumatore non adempie;
  2. la sicurezza digitale a carico anche del fornitore che dovrà adottare le misure necessarie, nell’ottica di privacy by design e by default;
  3. più puntuale informazione delle modalità di recesso: es. spesso software venduti su CD hanno un sigillo che una volta aperto, si attiva la licenza (così detta “a strappo”). Pertanto, in questo caso non è consentito il recesso, purché prima dell’acquisto, il consumatore sia stato avvisato; es. se si scarica un film (in streeming), è possibile esercitare il recesso prima che il contenuto sia scaricato, laddove sempre il consumatore sia stato preventivamente informato;
  4. Possibilità in base all’art. 135 octies, commi 3 e 4, del Codice del Consumo che il consumatore paghi il bene digitale con la cessione dei suoi dati personali, escluso il caso in cui questi siano necessari per fornire il servizio o per assolvere ad obblighi di legge e salvo alcune esclusioni (es servizi sanitari, servizi di gioco d’azzardo, ecc….cfr. Art. 135 novies, comma 2 del Codice del Consumo).

In riferimento a tale ultima previsione, sempre più diffuse sono app che ad es. promettono guadagni (invero bassissimi) condizionati a un’azione (es. in base al numero di km percorsi a piedi come WeWard), in cambio della cessione di dati personali, ciò in netto contrasto con le previsioni dettate a salvaguardia dal GDPR e dalle norme in materia di Privacy.

Infatti, spesso il consumatore, indotto dal poter fruire di un servizio e spesso spinto dalla curiosità o dalla voglia di ottenere guadagni “facili”, potrebbe non soppesare bene l’importanza di cedere i propri dati a soggetti terzi di cui spesso poco si sa, con rischio della diffusione e dell’ utilizzo più disparato a fini di profilazione, marketing ecc.

Si caldeggia quindi un intervento correttivo in materia da parte delle Autorità.

In conclusione, alla luce delle modifiche introdotte nel Codice del Consumo, occorre che le aziende, con l’ausilio di esperto in materia,  si conformino, verificando e aggiornando la contrattualistica e le informative con i consumatori, sia online e sia offline, nonché con i propri produttori e venditori e apprestando un’organizzazione che consenta di garantire di poter adempiere alle nuove prescrizioni previste.

Categorie: Commercio elettronico, Contrattualistica, Internet