Gli elementi essenziali di un e-commerce

Sempre più aziende, sulla spinta del periodo storico che stiamo vivendo, decidono di allargare il proprio businnes, affiancando al tradizionale negozio fisico, anche uno on-line, affidandosi così all’innovazione tecnologica.

Tuttavia, anche il negozio online deve essere in regola con quanto prescritto dalla legge, pena importanti ripercussioni, come l’oscuramento o la chiusura del sito (con perdite anche ingenti di affari) e sanzioni economiche.

Negli ultimi anni, sono sempre di più le richieste di consulenza richieste allo Studio da professionisti e aziende, in occasione di un nuovo e-commerce o della necessità di adeguare uno preesistente.

E’ capitato quindi di esaminare siti web che non recavano il banner correlato ai cookie oppure non quello corretto; form per le newsletter con richiesta di dati eccedenti la finalità della raccolta (es. nome, cognome, codice fiscale, ecc), senza alcuna informativa e consenso; informative privacy incomplete nell’individuazione dei diritti spettanti agli interessati; modalità di recesso dall’acquisto non illustrate o non correttamente, con quindi allungamento dei termini e penalità. Gli esempi potrebbero continuare all’infinito.  

Stante il sempre maggiore interesse verso la materia, lo Studio ha realizzato anche un contributo video sulle principali condizioni che un e-commerce deve rispettare per essere in regola consultabile nella presente sezione.

https://youtu.be/FDHzpqOaMjM

Quali sono quindi i principali elementi che un e-commerce deve contenere per essere a norma di legge?

  • Informazioni conformi alla legge, chiare, precise e sempre aggiornate

 
 Calibrate in maniera differente a seconda che l’e-commerce sia B2C, quando i clienti sono consumatori (soggetti fisici che agiscono al di fuori di fini imprenditoriali e professionali) o B2B quando i clienti non sono consumatori.
Nel primo caso, occorre tenere ben presente anche le prescrizioni contenute nel Codice del Consumo.

 

  • Informazioni facilmente visibili relativamente al titolare dell’e-commerce

 
 Le informazioni circa l’identificazione dell’azienda devono essere in primo piano sul sito web: ad es. denominazione, sede legale, partita Iva, n. REA, contatti, ecc.
Se società di capitali, occorre aggiungere ulteriori elementi identificativi: ad es. se a socio unico, capitale versato e quello risultante dall’ultimo bilancio, se è in liquidazione, ecc.

Se riguarda una professione, ad es. l’albo di iscrizione e il numero, il titolo professionale ecc.

 

  • Richiamo alla piattaforma per la risoluzione delle controversie stragiudiziale

 
 Dal 2016 è previsto l’obbligo di indicare in modo facilmente accessibile sul sito, il richiamo al link della piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) creata dall’Unione Europea.

Nel caso in cui il consumatore sia insoddisfatto, può, tramite questa piattaforma, inviare un reclamo.

 

  • Condizioni generali di contratto

 

Elementi più importanti:

– oggetto della prestazione (del bene o servizio acquistato).

– Prezzo compreso di imposte e spese spedizioni.

– Momento in cui si considera concluso il contratto.

– Durata del contratto e nel caso di rinnovo tacito, modalità del recesso.

– Modalità di pagamento.

– Spedizioni.

– Modalità recesso e garanzia.

– Modalità di risoluzione delle controversie (nel caso di consumatore, il foro è esclusivamente quello di residenza dello stesso).

  • Necessarie informazioni prima che l’utente inoltri l’ordine

 
 Come ad es. ricapitolare le caratteristiche del bene acquistato e i costi complessivi di tasse e spedizione.
 

  • Necessarie informazioni dopo che l’ordine è stato spedito

 

Il titolare dell’e-commerce dovrà inviare un’email al destinatario:

– confermando l’ordine ricevuto,

-riassumendo le principali caratteristiche del prodotto acquistato, le condizioni generali di contratto, il metodo di pagamento, il prezzo omnicomprensivo, le modalità di recesso.

Ci sono obblighi in materia di Privacy e GDPR?

 

Il sito deve essere conforme al GDPR e al diritto della Privacy e pertanto deve contenere:

– banner secondo le Nuove Linee guida del Garante della Privacy in vigore dal 10.1.2022;

– informativa cookie estesa e breve, con possibilità di dare il consensi o revoche singole;

– informativa privacy generale;

– informativa privacy per singoli trattamenti (es. marketing, newsletter, profilazione, servizio geolocalizzami).

Quali sono le clausole a cui prestare attenzione?

 

  • le clausole vessatorie

 

Sono clausole che creano uno squilibrio della forza contrattuale fra imprenditore e consumatore. 

Sono valide solo se rispettano le condizioni previste dalla legge (es. specifica sottoscrizione).

  •  diritto di recesso

 

Fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere dall’acquisto entro 14 giorni dalla consegna del bene, anche se il bene è conforme rispetto a quanto ordinato.

Occorre che i termini e le modalità di esercizio del diritto siano resi noti prima dell’acquisto.

Se non viene data una specifica e puntuale informazione in relazione a tale diritto e alle modalità di esercizio, il tempo si allunga sino a un anno.

Le esclusioni devono essere anch’esse puntualmente previste (es. nel caso di film in streeming, il recesso non è più consentito dal momento in cui il film è stato scaricato, perché da questo momento l’utente ha iniziato a usare il bene; nel caso di software su supporto CD, il recesso è consentito sino all’attivazione della licenza, con l’asportazione del sigillo; nel caso di beni deperibili prima del termine dei 14 giorni, il recesso non è consentito); in difetto, l’esclusione non è applicabile.

Il recesso può non essere consentito per alcuni beni (es. beni deperibili, ma se il bene deperisce oltre i 14 giorni del reso, il recesso deve essere consentito).

  •  diritto di garanzia


Nel caso di vizi, il termine legale per la denuncia è di 2 anni (anche nel caso di beni digitali); un anno nel caso di beni usati.

Ci può essere anche una garanzia convenzionale a discrezione del venditore o del produttore.

  •  conclusione del contratto


Se ad es. si considera nel momento in cui viene inviato l’ordine, ma la merce non è più disponibile, l’imprenditore rischia il risarcimento danni.

Sanzioni

 

In caso di violazioni al GDPR, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, a seconda del tipo di violazione, sono previste diverse sanzioni amministrative, sino al massimo di 20.000.000,00 EUR, o per le imprese (da intendersi come gruppo), fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

L’azienda rischia anche di andare incontro a sanzioni da parte di altre autorità (compreso oscuramento del sito, chiusura dello stesso ecc.), come l’AGCOM (autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), nonché a richieste di risarcimento danni.

Anche il Codice del Consumo prevede multe molto salate (“Nel caso in cui il sito ecommerce non fornisca chiare informazioni in ordine al diritto di recesso, allo stesso saranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 27 comma 9 del Codice del Consumo, le quali vanno da € 5.000,00 ad € 500.000,00”).

Ovviamente, nel caso di contenuti illeciti, l’impresa rischia conseguenze anche di carattere penale. 

In conclusione, un sito e-commerce soggiace a stringenti prescrizioni normative che devono essere rispettate, pena importanti ripercussioni  che potrebbero nuocere anche all’immagine del brand.

E’ quindi essenziale mettere in sicurezza il sito, calibrando le clausole sulla base della specificità merceologica venduta dall’azienda, della clientela a cui si rivolge, del mercato in cui operano i competitor.

Peraltro, fenomeno sempre più crescente, è la vendita attraverso marketplace o canali social che sta acquistando fette di mercato sempre più ampie.

E’ pertanto fondamentale conoscere anche la policy del marketplace o del social.

Vuoi verificare se il tuo sito è a norma di legge? Affidati a un esperto in materia che possa far accrescere il tuo businnes, senza la preoccupazione di incorrere in multe e sanzioni.

Lo Studio è a tua disposizione.

Categorie: Commercio elettronico, Contrattualistica, Diritto Commerciale, Internet