La grigliata a Pasquetta è una tradizione a cui noi italiani difficilmente rinunciamo.
Se si va al mare, al lago, in montagna non importa…la grigliata è d’obbligo e finalmente, quest’anno, cadute le restrizioni, si potrà grigliare con la famiglia e gli amici in piena libertà.
Ma è proprio cosi’?
Non tutti sanno che in realtà, la legge detta precise regole da rispettare perchè il nostro barbecue possa svolgersi senza incorrere in controversie.
Vediamo quali:
Grigliate all’aperto: si possono fare?
Occorre recarsi nelle aree specifiche, cercando le aree barbecue della Regione a ciò destinate che di norma coincidono con le aree attrezzate per il pic nic.
La motivazione di tale limite è comprensibile: rispetto della natura e prevenzione di rischi (es. incendi).
Grigliate in condominio: si possono fare?
Più problematico è il caso di grigliate in condominio, stante la stretta vicinanza con altre persone, con il rischio che siano esposte a fumi, odori e emissioni di gas.
Purtroppo, stante che di norma le grigliate avvengono nella bella stagione in cui le finestre delle case vengono tenute aperte e il vento fa da padrone, è abbastanza probabile che tale eventualità si verifichi.
Cosa quindi dice la legge?
Preliminarmente, occorre verificare il regolamento di condominio e, in difetto, il regolamento comunale se contiene disposizioni al riguardo.
Se i predetti regolamenti non contengono lumi che ci possano venire in soccorso, il codice civile interviene, affermando che: «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi».
Cosa si intende per “normale tollerabilità”? La norma potrebbe dare adito a dubbi, poiché la tollerabilità è un termine che implica una connotazione soggettiva (chi è infastidito dal solo odore, anche se senza fumi, chi invece è più tollerante anche in presenza di fumi).
Anche la giurisprudenza non è chiarissima al riguardo.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che «in tema di emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, tali immissioni possono essere autorizzate soltanto entro i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento di tali limiti o di quelli imposti da specifiche normative» (Cass. sent. n. 3204/1992, Cass. sent. n. 1064/2011, n. 1195/1992 e n. 23/2004).
In altra sentenza, dicono gli ermellini: «L’attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi» (Cass. sent. n. 5215/1995 e n. 739/1998).
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In conclusione: il suggerimento è avere accortezza ed educazione, magari avvertendo il vicino di casa preventivamente se si vuole fare una grigliata in condominio.
Nel caso di lamentele, resta sempre il piano B che potrà mettere d’accordo tutti: invitare il vicino a una bella grigliata….offre la casa, bevande comprese!
Buona Pasqua a tutti!
Categorie: Locazioni-Immobiliare, Responsabilità civile, Risarcimento danni