L’Ordine degli Avvocati di Milano ha raggiunto un accordo con il Comune di Milano secondo il quale gli avvocati possono inviare a mezzo pec la Dichiarazione di Costituzione di convivenza unitamente ai documenti di identità e codice fiscale sottoscritti dalle Parti.
Il modello della dichiarazione, utilizzabile come fac simile anche al di fuori del foro meneghino, è reperibile dal 10.1.2022, cliccando sul seguente link
Con la medesima comunicazione PEC l’Avvocato potrà anche depositare il Contratto di Convivenza autenticato dal professionista stesso.
Tale dichiarazione è molto importante, poiché dalla stessa deriva il riconoscimento di diritti di cui, altrimenti, la coppia di fatto non potrebbe godere.
Spieghiamo qui di seguito il perché.
Cosa si intende per coppia di fatto?
Due persone che convivono stabilmente e sono legati da sentimenti affettivi (non di parentela e non a seguito di matrimonio).
Che differenza c’è fra “coppia di fatto” e “convivenza di fatto”?
Si parla di convivenza di fatto quando la stessa viene formalizzata avanti il Comune, attraverso apposita autocertificazione. Qualora ciò non venga effettuato, non si è in presenza di una “convivenza di fatto”, ma “solo” di una coppia di fatto, ciò da cui discende una netta differenza dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
Che diritti hanno le persone che formalizzano “la convivenza di fatto” in Comune?
La possibilità di far visita al proprio partner in carcere.
Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto.
La facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni.
Se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto.
Lo stesso diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo.
Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Che diritti spettano alle “coppie di fatto”?
Se la coppia ha figli, ciascun genitore è obbligato nei confronti dei figli come le coppie unite da matrimonio (obbligo del versamento di un assegno di mantenimento e obbligo di contribuire alle spese straordinarie).
Nei reciproci rapporti, nulla la legge prevede, salva possibilità di prevedere fra gli stessi accordi tramite contratto o disposizioni unilaterali (es. testamento).
Cosa succede nel caso di cessazione della convivenza di fatto?
Occorrerà effettuare un’autodichiarazione in Comune.
Nel caso di cessazione della convivenza di fatto o della coppia di fatto, come si possono regolamentare i diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli?
Occorre rivolgersi a un legale esperto della materia e promuovere presso il Tribunale competente il procedimento per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio che potrà essere consensuale, nel caso di accordo delle parti, o giudiziale.
Nel caso di cessazione della convivenza di fatto o della coppia di fatto, come si possono regolamentare i diritti e doveri tra le parti?
Come sopra riferito, a parte quanto previsto dalla legge nel caso di convivenza di fatto, è opportuno che le parti prevedano fra di loro in apposito contratto i reciproci diritti e doveri.
In conclusione, è opportuno che le coppie di fatto, al fine di ottenere una maggiore tutela, nel silenzio della legge, formalizzino davanti al Comune la loro unione, nonché stipulino un accordo avente ad oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti.
Lo Studio è a disposizione per accompagnare la coppia nella stipula di accordi studiati ad hoc e soddisfacenti per le reciproche esigenze, per fornire assistenza nella regolamentazione degli obblighi e doveri verso i figli e per illustrare l’iter burocratico da seguire.
Categorie: Contrattualistica, Diritto di Famiglia