È noto che dalla genitorialità discendono precisi obblighi di assistenza morale ed economica nei confronti dei figli.
Tali obblighi permangono ovviamente nel caso di separazione della coppia (anche non unita in matrimonio).
Tuttavia in questo caso, è più difficile stabilire la misura del contributo economico a carico di ciascun genitore che deve essere comprensivo del contributo al mantenimento e delle spese straordinarie.
Qui di seguito alcuni dei principali dubbi rivolti da clienti dello studio.
Cosa copre l’assegno di mantenimento?
Le ordinarie e prevedibili esigenze di vita del figlio (es. vitto, alloggio, abbigliamento, farmaci da banco).
Quali sono i parametri legali per definire l’entità dell’assegno di mantenimento?
L’art. 337 ter c.c., 4 comma prevede che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.Al 6 comma dello stesso articolo: “Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
In che misura è ripartito fra i genitori l’obbligo di mantenimento?
Di norma vige la presunzione che le parti adempiano in egual misura, a meno di forte disparità economica.
La valutazione dipende dall’esame del completo assetto economico delle parti: es. riconoscimento di assegno di mantenimento anche al coniuge; esistenza di più figli; esistenza di mutui, finanziamenti, canoni di affitto ecc.
Se ci sono dubbi sul reddito dichiarato?
La problematica delle incongruenze delle dichiarazioni dei redditi rispetto all’effettivo tenore di vita è molto comune.
Pertanto, la Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il solo riferimento alle rispettive entrate reddituali degli ex coniugi non è sufficiente per decidere sul fronte del contributo da fornire per il mantenimento dei figli.
La valutazione in ambito economico deve essere più ampia, tenendo conto anche delle complessive situazioni patrimoniali di moglie e marito (Cass. civ., sez. VI, ord., 10 settembre 2021, n. 24460).
Non solo, la Corte ha anche affermato che, a prescindere dal reddito dichiarato al giudice o alla agenzia delle entrate, se il coniuge obbligato conduce un tenore di vita più alto paragonato ai redditi “dichiarati”, il calcolo dell’assegno di mantenimento verrà influenzato anche dal tenore effettivo.
Tuttavia, è chiaro che l’onere della prova, spetta al genitore che richiede l’assegno di mantenimento (Cass. n. 24830/2014). Anche il soggetto indigente è tenuto al mantenimento.
Che cosa si intende per spese straordinarie?
Le spese imprevedibili (es. gite scolastiche, spese mediche, tasse scolastiche, spese per la patente, ecc).
E’ ormai usuale in ciascun Tribunale, onde evitare discussioni fra le parti, l’adozione di un protocollo con elenco completo delle spese che si intendono come straordinarie.
Ad es., si riporta qui di seguito il link correlato del Tribunale di Modena (https://www.ordineavvocatimodena.it/wp-content/uploads/2019/10/protocollo-famiglia-25.9.19.pdf) e di Milano (https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=319&daabstract=796).
In che misura sono dovute le spese straordinarie?
Di norma al 50% per ciascuno genitore.
Tuttavia, ci sono stati casi in cui, essendoci una disparità economica fra le parti, si è stabilita una differente misura nella contribuzione (es. 70%-30%).
Fino a quando il figlio ha diritto di essere mantenuto?
Fino all’autosufficienza economica che può non coincidere con la maggiore età (es. figlio maggiorenne che studia all’università o che malgrado le ricerche, non trovi un lavoro).
Nel caso in cui il figlio non studi e rifiuti più offerte di lavoro, si può chiedere al giudice che l’obbligo venga a cessare.
Si può chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento?
Risposta affermativa, sia in aumento e sia in diminuzione, a seconda del mutamento delle esigenze dei figli (aumentano con l’aumento dell’età) o delle condizioni economiche in cui versano i genitori.
Nel caso di figlio inabile?
Se all’inabilità si accompagna un’assoluta incapacità lavorativa, l’obbligo di mantenimento deve essere contemperato con le forme di sostegno previste a livello statale.
Nel caso in cui il soggetto abbia una ridotta capacità lavorativa, è da tenere presente che lo stesso può beneficiare di alcune agevolazioni (collocamento mirato; assegno ordinario di invalidità; pensione invalidità, ecc).
In conclusione, nel caso di cessazione dell’unione sentimentale, è bene rivolgersi a un esperto legale per conoscere i propri diritti e doveri e la procedura da seguire per il riconoscimento.
Lo Studio, da sempre sensibile nei confronti di tematiche così delicate, poichè coinvolgono in primis le emozioni, privilegia il tentativo di un accordo consensuale nell’interesse del cliente, anche ricorrendo eventualmente alla mediazione familiare.
In estrema ratio, viene percorsa la via giudiziale, supportando il cliente in un percorso certamente più impegnativo sul piano emozionale.
Categorie: Diritto di Famiglia