Stop all’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli. A dirlo, è stata una sentenza della Corte Costituzionale che farà storia, dopo anni di dibattito, rimasto sempre lettera morta.
D’ora in avanti, si potrà attribuire il cognome di entrambi i genitori o anche solo quello della madre.
La Consulta nella pronuncia che verrà depositata nelle prossime settimane, ha ritenuto l’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno in contrasto con la Carta Costituzionale ( articoli 2, 3 e 117, primo comma) e con gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, posti a tutela del diritto alla vita privata e familiare e del divieto di discriminazioni fondate sul sesso.
Principi a base della decisione della Consulta, oltre al principio di uguaglianza, quello dell’interesse del figlio, secondo il quale entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale dell’individuo.
Pertanto, niente più automatismi e ciò sia per quanto riguarda i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e i figli adottivi.
Spetta ora al Parlamento stabilire le norme di dettaglio.
Quali sono allora le proposte?
Nel caso di coppia coniugata cosa prevede la legge?
I genitori potranno di comune accordo stabilire di dare al figlio il cognome del padre o della madre o di entrambi.
L’ordine sarà sempre a scelta.
In caso di disaccordo, si potrà adire il giudice.
Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio?
Nel caso in cui il riconoscimento avvenga simultaneamente dai genitori, si potrà applicare la regola prevista per i figli nati durante il matrimonio.
Nel caso in cui il riconoscimento venga effettuato da un solo genitore, il figlio assumerà il cognome di questi.
Se l’altro genitore effettuerà successivamente il riconoscimento, il suo cognome si aggiungerà, previo consenso dell’altro genitore o del minore che abbia compiuto 14 anni.
Nel caso di più figli?
La proposta è quella di adottare lo stesso cognome del primogenito.
Cosa succede nel caso il figlio abbia a sua volta dei figli?
Nel caso di figli da parte di un soggetto che ha due cognomi, potrà trasmettere solo un cognome a sua scelta.
Si può aggiungere in un secondo momento il cognome?
La proposta preve che nel caso di figlio maggiorenne, lo stesso possa far aggiungere al proprio cognome, il cognome dell’altro genitore.
Similmente, anche per i figli nati fuori dal matrimonio, ma che siano stati riconosciuti dal genitore o a seguito di sentenza giudiziale.
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Se finalmente la decisione della Consulta si pone nell’ottica di superamento di certi retaggi patriarcali, tuttavia sorgono perplessità sulle proposte che potrebbero trovare attuazione.
Se in effetti la ratio di tale inversione è quella di voler tutelare l’identità di un soggetto, desta perplessità la proposta che i secondogeniti debbano forzatamente subire la scelta effettuata per i primogeniti.
Parimenti, farà fatica a scegliere il cognome da trasmettere ai propri figli, il soggetto che ha due cognomi che ritiene ugualmente identificativi.
Si attendono pertanto correttivi.
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